Cause di riconoscimento/acquisto della cittadinanza italiana
Secondo la Legge 91/1992, così come modificata dal DL 36/2025, e dalla Legge 74/2025, il riconoscimento o l’acquisto della cittadinanza italiana può avvenire:
- Per discendenza da avo Italiano (cittadinanza per discendenza “iure sanguinis“)
- Per acquisto per “Beneficio di legge” (acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori nati all’estero )
- Per matrimonio o unione civile
- In base alla Legge 8 marzo 2006, n. 124
- Per riacquisto (riacquisto della cittadinanza italiana) possibile tramite/per:
- Dichiarazione ex art. 17 comma 1 Legge 91/1992;
- Residenza in Italia ex art. 13 Legge 91/1992
La sintesi delle principali innovazioni del DL 36/2025 convertito in legge con l. 74/2025 è fornita in calce a questa pagina di introduzione generale.
N.B. Le istanze presentate prima del 27 marzo 2025, e quelle, corredate della necessaria documentazione, per cui la conferma dell’appuntamento da parte dell’Ufficio Consolare (e-mail automatica di conferma a seguito di registrazione sul portale prenot@mi) sia stata emessa entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente (non si applicano quindi le disposizioni introdotte dal DL 36/2025, e dalla Legge 74/2025).
Novità introdotte dal DL 36/2025 così come convertito in legge con l. 74/2025
Nel rimandare ad un’attenta lettura delle sezioni del sito dedicate nonché della normativa in materia di cittadinanza italiana, si fornisce di seguito un quadro riassuntivo delle innovazioni apportate dal DL 36/2025 così come convertito in legge con l. 74/2025.
a) Cittadinanza per discendenza da un avo italiano (iure sanguinis)
L’attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 1992, così come la precedente Legge n. 555 del 1912, si basa sul principio dello ius sanguinis, ovvero sulla trasmissione della cittadinanza per discendenza da cittadino italiano. In particolare, l’articolo 1 della Legge 91/1992 stabilisce che:
“È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani”.
La Legge 91/1992 è stata, tuttavia, recentemente modificata dal Decreto-Legge n. 36/2025, convertito con modifiche dalla Legge n. 74/2025, che ha introdotto alcune limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza italiana.
a.1) Limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza per i nati all’estero
Il nuovo articolo 3-bis, comma 1, della Legge 91/1992 stabilisce che “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ED è in possesso di altra cittadinanza”.
a.2) Eccezioni a tali limitazioni
Nonostante quanto evidenziato sopra, lo stesso articolo 3-bis, prevede alcune eccezioni che consentono il riconoscimento della cittadinanza alla nascita, anche per chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza, nei seguenti casi:
- La cittadinanza italiana è riconosciuta sulla base di una domanda presentata al Consolato Generale, previo appuntamento, entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, oppure in base a un appuntamento confermato all’interessato entro la stessa data;
- Il genitore o il nonno del richiedente possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.
- Un genitore (anche adottivo), cittadino italiano, è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
N.B. Le eccezioni non fanno venir meno il principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza, che continuerà ad applicarsi, e con esso le necessarie verifiche che la trasmissione non si sia interrotta.
N.B./2 – L’applicazione dell’eccezione n.1 comporta che sia le domande presentate prima del 27 marzo 2025, che le domande, corredate della necessaria documentazione, per cui la conferma dell’appuntamento da parte dell’Ufficio Consolare (e-mail automatica di conferma a seguito di registrazione sul portale prenot@mi) sia stata emessa entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, seguano la normativa precedente.
(b) Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
Le modifiche introdotte (D.L. 36/2025, così come convertito dalla L. 74/2025), hanno introdotto anche casi di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge, rivolti in particolare ai minori nati all’estero, figli di cittadini italiani per nascita che non trasmettono automaticamente la cittadinanza (ossia minori che NON rientrano nelle condizioni previste sub (a1), per il riconoscimento della cittadinanza alla nascita).
Tali minori possono ottenere la cittadinanza nei seguenti casi:
(b.1) Dichiarazione di volontà dei genitori entro un anno dalla nascita o dalla filiazione
Il minore può acquisire la cittadinanza italiana se:
- almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita;
- entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
(b.2) Dichiarazione entro il 31 maggio 2026
Questa possibilità riguarda coloro che soddisfano tutti i requisiti sotto elencati:
- erano minorenni alla data del 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della L. 74/2025);
- sono figli di cittadini italiani per nascita, la cui cittadinanza è stata riconosciuta a seguito di domanda presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 (oppure con appuntamento offerto entro tale data);
- i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro il 31 maggio 2026. Se il minore compie 18 anni prima di tale data, la dichiarazione dovrà essere presentata personalmente dal diretto interessato entro il 31 maggio 2026.
Nei casi di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge la cittadinanza NON è acquisita dalla nascita, ma a partire dal giorno successivo alla dichiarazione resa presso il Consolato.
(c) Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana
Infine, si segnala che la L. 74/2025, ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana tramite apposita dichiarazione.
Questa opportunità è riservata a:
- persone nate in Italia o che hanno risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi, e
- hanno perso la cittadinanza italiana prima del 16 agosto 1992, per uno dei seguenti motivi:
- naturalizzazione in un Paese straniero;
- rinuncia alla cittadinanza italiana a seguito di acquisizione involontaria di una cittadinanza straniera;
- perdita della cittadinanza da parte del genitore convivente, in caso di figli minori.
Non possono beneficiare di questa possibilità coloro che hanno rinunciato o perso la cittadinanza italiana a partire dal 16 agosto 1992, per qualsiasi motivo.
Questo Consolato Generale non offre servizi legali per la preparazione e la richiesta di documentazione necessaria per le istanze di Cittadinanza.
Email o messaggi telefonici relativi a richieste di appuntamento e/o allo status della pratica in trattazione non saranno presi in considerazione.