Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità statunitensi devono essere legalizzati mediante l’Apostille rilasciata dal Secretary of State dello Stato in cui tali documenti sono originati.
Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.
Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme” apposto dalle Autorita’ Consolari.
Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione, oppure inviarli per posta insieme ad una busta preaffrancata e preindirizzata per la restituzione.
Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare (vedasi Home page) attualmente vigente. I pagamenti devono essere effettuati in Dollari USA. Contattare il Consolato a italcons.chicago@esteri.it per informazioni sulle tariffe corrette.
Apostille
Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille).
Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
I Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja sono:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela
L’elenco delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno dei sopra indicati Stati è disponibile sul sito della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net/.