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Cittadinanza Jure sanguinis / per discendenza

AVVISO URGENTE

Nello scusarci per eventuali disagi, informiamo l’utenza che – in ragione di urgenti modifiche legislative contenute nel Decreto Legge n.36 approvato il 28 marzo 2025 dal Consiglio dei Ministri (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/28/25G00049/SG) e rimandando al comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Il Consiglio dei Ministri approva modifiche alla legge sulla cittadinanza “ius sanguinis” – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) – sono temporaneamente sospesi:

– tutti gli appuntamenti per il deposito della documentazione finalizzata a pratiche di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;
– la fissazione di nuovi appuntamenti, tramite il portale Prenot@mi, per le suddette pratiche.

Nell’assicurare il pieno ripristino degli appuntamenti nel più breve tempo possibile, si fa riserva di comunicare la data di riapertura tramite avviso su questo sito.

 

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 36 del 2025 adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025, le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis ricevute dal Consolato  Generale successivamente al 27 marzo saranno trattate in base alla nuova normativa.

Alle domande ricevute fino al 27 marzo 2025, se corredate dei documenti necessari, sarà invece applicata la disciplina in vigore fino a quella data. 

Qualora, in sede di conversione in legge, il testo legislativo adottato il 28 marzo subisse modifiche, le informazioni fornite in questa sezione saranno tempestivamente aggiornate.

 

*** AVVISO IMPORTANTE***

Nuove linee interpretative in materia di cittadinanza iure sanguinis

Si attira l’attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347 del Ministero dell’Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario.

Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che – in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) – ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli). In tutti tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo più, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacità di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti.

Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potrà considerarsi ricostituita.

 

Principi generali – fonti normative

Il principio cardine per l’acquisto della cittadinanza italiana è quello dello ius sanguinis (diritto di sangue), che sancisce la perpetuazione della cittadinanza nei discendenti diretti del cittadino, conseguendone che il figlio di padre o di madre cittadini è italiano ovunque sia nato.

La Legge 5 febbraio 1992, n. 91, contenente le nuove norme sulla cittadinanza italiana, è entrata in vigore il 16 agosto 1992. Fino a quel momento la disciplina della materia era regolata dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, normativa che aveva peraltro subito nel tempo importanti innovazioni introdotte da talune sentenze della Corte Costituzionale, dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e dalla legge n. 123 del 21 aprile 1983.

Con quest’ultima legge viene abolito ogni effetto automatico del matrimonio sulla cittadinanza da parte della donna straniera che coniugava un cittadino e viene sancita la regola di trasmissione, jure sanguinis, della cittadinanza per discendenza materna fino ad allora esclusa.

Deve precisarsi che la cittadinanza per derivazione materna non può essere riconosciuta a coloro che siano nati anteriormente all’1.1.1948, data di entrata in vigore della Costituzione. L’attuale legge contiene inoltre principi innovatori rispetto alla previgente normativa che possono riassumersi nel definitivo riconoscimento dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna;mantenimento della cittadinanza italiana nel caso di naturalizzazione straniera;forte rilievo riconosciuto alla manifestazione di volontà della persona.

Chi può fare domanda

Possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale le persone residenti in uno dei seguenti Stati: Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Wyoming. (I cittadini non statunitensi devono essere in possesso di Green Card). Le persone residenti in altri Stati o Paesi devono avanzare richiesta presso l’Autorità Diplomatico Consolare competente per giurisdizione.

Prenotare un appuntamento e tariffe

Questo Consolato Generale riceve solo per appuntamento le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. Tutti i richiedenti che abbiano compiuto i 18 anni devono presentarsi di persona. Il sistema di PRENOTAZIONE ONLINE  consente la scelta autonoma della prima data utile per l’utente. Ogni richiedente adulto deve prendere appuntamento online.

A partire dall’ 8 luglio 2014 la trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis (per discendenza) e Jure Matrimonii (in caso di straniera coniugata con cittadino italiano prima del 27.4.1983) è soggetta al pagamento della prevista tariffa consolare. Si prega di consultare, nei link in evidenza sulla home page, la pagina relativa alle Tariffe Consolari alla voce “DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ART.07B” per l’importo esatto, che va corrisposto in dollari a mezzo di money order, cashier’s check o contante esatto. Si segnala che le tariffe vengono aggiornate trimestralmente.

Come presentare l’istanza

L’utente dovrà presentarsi personalmente in Consolato con passaporto statunitense (o altro passaporto e permanent resident card), patente di guida e bolletta di utenza in originale ed in fotocopia. Dovrà inoltre presentare tutta la documentazione richiesta, in originale o copia certificata. Non si accettano fotocopie.

Questo Consolato non offre servizio di traduzione.

Per maggiori dettagli, si prega di leggere attentamente i documenti qui di seguito:

MODULO RICHIESTA CITTADINANZA

Istruzioni per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis

Informazioni su Apostille  

Modelli per la richiesta ai Comuni italiani di atti di stato civile di cittadini italiani

Dove richiedere la naturalizzazione americana relativa all’avo italiano 

Requisiti per tutte le categorie

 

Ufficio Cittadinanza
Consolato Generale d’Italia
500 North Michigan Avenue, Suite 1850
e-mail cittadinanza.chicago@esteri.it