Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Cittadinanza per matrimonio / unione civile

Le modalità di presentazione della domanda variano a seconda della data del matrimonio/unione civile:

PRIMO CASO: Solo per donne: matrimonio di donna straniera con cittadino italiano avvenuto entro il 27 aprile 1983, in questo caso è necessario prendere un appuntamento online tramite il portale Prenot@mi e recarsi personalmente in Consolato per presentare l’istanza. Documentazione necessaria: passaporto, patente di guida e bolletta utenza, in originale ed in fotocopia. Certificato di nascita con Apostille e traduzione in italiano. Pagamento della Tariffa consolare art. 07/B (vedasi tra i link in evidenza sulla Home Page) da corrispondere per mezzo di Money order intestato al Consulate General of Italy.

SECONDO CASO: matrimonio o unione civile con un/a cittadino/a italiano/a avvenuto il o dopo il 28 aprile 1983. Le istanze vanno presentate per via telematica. Per favore leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito.

 

1 – Cenni normativi

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

Legge N.123 del 21 aprile 1983

Legge N. 91 del 5 febbraio 1992

Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017

Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018

Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020

 

2 – Requisiti per la richiesta della cittadinanza

Residenza nella circoscrizione consolare:

  • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
  • Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
  • Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
  • Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile.
  • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
  • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
  • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
  • Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

3 – Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza

1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Il certificato di nascita deve essere richiesto in “long form” o “full form”, e deve menzionare sia la città di nascita che il nome dei genitori. L’Apostille va richiesta al “Secretary of State” competente e non va tradotta. La traduzione del certificato di nascita deve essere previamente certificata conforme da questo Consolato, a seguito del pagamento della prevista tariffa consolare. Per richiedere la certificazione di conformità della traduzione, la documentazione va inviata a questo Consolato Generale insieme ad un Money order in USD di importo pari alla tariffa consolare vigente (vedasi Tariffe consolari art. 72/A) e ad una busta preaffrancata per la restituzione. Il money order deve essere intestato al “Consulate General of Italy in Chicago”.

Se il certificato di nascita è rilasciato da un Paese diverso dagli Stati Uniti, sia il certificato che la traduzione dovranno essere certificati dal Consolato o Ambasciata italiani competenti per quel Paese, a meno che la legalizzazione possa essere effettuata mediante “Apostille”. (Si consiglia di consultare i siti degli uffici consolari italiani nel Paese di emissione del certificato).

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Per i residenti negli Stati Uniti d’America, i certificati penali richiesti sono:

1. Quello del Paese o Stato USA di nascita;

2. Quelli di tutti i Paesi e/o Stati USA dove si è risieduto dall’età di 14 anni in poi;

3. Certificato penale Federale, rilasciato dal “Federal Bureau of Investigation, CJIS Division”, per il quale l’Apostille deve essere rilasciata dal dipartimento di Stato di Washington DC.

La traduzione dei certificati penali deve essere previamente certificata conforme da questo Consolato (vedasi le modalità descritte per la certificazione della traduzione dei certificati di nascita). I certificati penali US vanno richiesti alla “State Police” (non County o City) dello Stato e devono recare l’Apostille dello Stato competente.

I certificati penali devono contenere tutti i nomi e cognomi dell’interessato/a, incluso cognomi da nubile/celibe ed eventuali AKA.

Se il certificato penale è stato emesso da un Paese diverso dagli Stati Uniti, sia il certificato che la traduzione dovranno essere legalizzati dal Consolato/Ambasciata italiano/a competente a meno che lo stesso non abbia l’Apostille sia sul certificato che sulla traduzione.

3. Versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno.

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).

5. Copia integrale dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio (DPR 445/2000)

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

1.Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione

2.I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico

L’Istituto Italiano di Cultura di Chicago offre corsi di preparazione alla certificazione richiesta. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito web dell’Istituto https://iicchicago.esteri.it/iic_chicago/it/

4 – Procedura

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda 

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.); si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: https://portaleserviziapp.dlci.interno.it

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE:

– nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.

– vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.

Si considerano valide solo le variazioni di nome intervenute dopo sentenze di cambio nome e/o debitamente annotate sul certificato di nascita. Il cambio di nome in seguito al matrimonio, consuetudine negli Stati Uniti, non può essere considerato.

– specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n.173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

◾ atto integrale di matrimonio o estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal competente Comune italiano;

◾ certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);

◾ certificato di esistenza in vita del coniuge/parte civile dell’unione civile, nel caso in cui non possa essere presente al giuramento.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

5. Semplificazione amministrativa e costi

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Costi:

Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca e indirizzo: Poste Italiane S.p.A., Piazzale del Viminale, 00184 Roma;
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO).

Ufficio Cittadinanza
Consolato Generale d’Italia
500 North Michigan Avenue, Suite 1850
e-mail cittadinanza.chicago@esteri.it