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Cittadinanza Jure sanguinis / per discendenza

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.

La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link 

 

IMPORTANTE

1) Le domande presentate prima del 27 marzo 2025, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente.

2) Le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente.

3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

* * *

L’attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 1992, così come la precedente Legge n. 555 del 1912, si basa sul principio dello ius sanguinis, ovvero sulla trasmissione della cittadinanza per discendenza da cittadino italiano. In particolare, l’articolo 1 della Legge 91/1992 stabilisce che:

È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani”.

La Legge 91/1992 è stata, tuttavia, modificata dal Decreto-Legge n. 36/2025, convertito con modifiche dalla Legge n. 74/2025, che ha introdotto alcune limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza italiana.

a.1) Limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza per i nati all’estero

Il nuovo articolo 3-bis, comma 1, della Legge 91/1992 stabilisce che “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ED è in possesso di altra cittadinanza”.

a.2) Eccezioni a tali limitazioni

Nonostante quanto evidenziato sopra, lo stesso articolo 3-bis, prevede alcune eccezioni che consentono il riconoscimento della cittadinanza alla nascita, anche per chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza, nei seguenti casi:

  1. La cittadinanza italiana è riconosciuta sulla base di una domanda presentata al Consolato Generale, previo appuntamento, entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, oppure in base a un appuntamento confermato all’interessato entro la stessa data;
  2. Il genitore o il nonno del richiedente possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.
  3. Un genitore (anche adottivo), cittadino italiano, è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

N.B. Le eccezioni non fanno venir meno il principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza, che continuerà ad applicarsi, e con esso le necessarie verifiche che la trasmissione non si sia interrotta.

N.B./2 – L’applicazione dell’eccezione n.1 comporta che sia le domande presentate prima del 27 marzo 2025, che le domande, corredate della necessaria documentazione, per cui la conferma dell’appuntamento da parte dell’Ufficio Consolare (e-mail automatica di conferma a seguito di registrazione sul portale prenot@mi) sia stata emessa entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, seguano la normativa precedente.

Chi può fare domanda

Possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale le persone residenti in uno dei seguenti Stati: Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Wyoming. (I cittadini non statunitensi devono essere in possesso di Green Card). Le persone residenti in altri Stati o Paesi devono avanzare richiesta presso l’Autorità Diplomatico Consolare competente per giurisdizione.

Prenotare un appuntamento e tariffe

Questo Consolato Generale riceve solo per appuntamento le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. Tutti i richiedenti che abbiano compiuto i 18 anni devono presentarsi di persona. Il sistema di PRENOTAZIONE ONLINE  consente la scelta autonoma della prima data utile per l’utente. Ogni richiedente adulto deve prendere appuntamento online.

A partire dall’ 8 luglio 2014 la trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis (per discendenza) e Jure Matrimonii (in caso di straniera coniugata con cittadino italiano prima del 27.4.1983) è soggetta al pagamento della prevista tariffa consolare. Si prega di consultare, nei link in evidenza sulla home page, la pagina relativa alle Tariffe Consolari alla voce “DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ART.07B” per l’importo esatto, che va corrisposto in dollari a mezzo di money order, cashier’s check o contante esatto. Si segnala che le tariffe vengono aggiornate trimestralmente.

Come presentare l’istanza

L’utente dovrà presentarsi personalmente in Consolato con passaporto statunitense (o altro passaporto e permanent resident card), patente di guida e bolletta di utenza in originale ed in fotocopia. Dovrà inoltre presentare tutta la documentazione richiesta, in originale o copia certificata. Non si accettano fotocopie.

Questo Consolato non offre servizio di traduzione.

Per maggiori dettagli, si prega di leggere attentamente i documenti qui di seguito:

MODULO RICHIESTA CITTADINANZA

Istruzioni per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis – NUOVA NORMATIVA

Istruzioni per il riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis – VECCHIA NORMATIVA

Informazioni su Apostille  

Modelli per la richiesta ai Comuni italiani di atti di stato civile di cittadini italiani

Dove richiedere la naturalizzazione americana relativa all’avo italiano 

Ufficio Cittadinanza
Consolato Generale d’Italia
500 North Michigan Avenue, Suite 1850
e-mail cittadinanza.chicago@esteri.it