Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Divorzio

Un divorzio pronunciato all’estero acquista efficacia in Italia solo a seguito della sua trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.

Affinché possa essere trascritto, il provvedimento di divorzio deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Le sentenze di divorzio emesse da tribunali statunitensi presentano generalmente le caratteristiche richieste e sono, di norma, trascrivibili. Resta tuttavia ferma la competenza dell’Ufficiale di stato civile del Comune nel valutare e decidere in merito alla trascrizione.

Nel caso di matrimoni celebrati in Italia, la sentenza di divorzio viene trascritta presso il medesimo Comune di celebrazione. Per i matrimoni celebrati all’estero, invece, la trascrizione del divorzio avviene presso il Comune in cui è stato precedentemente trascritto il matrimonio.

Costituisce requisito essenziale per la trascrizione del divorzio che il relativo matrimonio risulti già registrato in Italia. Qualora il matrimonio non sia mai stato trascritto, sarà necessario presentare anche la relativa documentazione, predisposta secondo le indicazioni riportate nella sezione del sito dedicata alla registrazione dei certificati di matrimonio.

Documenti da presentare:

  1. Richiesta di trascrizione (Modulo Richiesta trascrizione divorzio);
  2. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modulo Dichiarazione Sostitutiva)
  3. Sentenza di divorzio in formato integrale (Judgement of Divorce), rilasciata in copia autentica dal Tribunale competente, con Apostille dello Stato dove ha sede il Tribunale;
  4. Certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza (Certificate of No Appeal), rilasciato in originale dal Tribunale competente e con Apostille. Il certificato di passato in giudicato viene rilasciato in una grande varietà di formati, a seconda dello Stato e della Contea dove è avvenuto il divorzio. Il nome stesso varia: “Letter of No Appeal”, “Certificate of Disposition”, “Clerk Certificate” e così via. L’importante è che nel testo sia contenuta l’indicazione che non vi sono stati appelli e che quindi la sentenza è definitiva. (Vedi esempio qui)
  5. Traduzione integrale, in italiano di entrambi i documenti (Judgement of Divorce e Certificate of No Appeal).
  6. Fotocopia del passaporto in corso di validità, preferibilmente italiano, di chi ha firmato la richiesta di trascrizione (solo le pagine con la foto, i dati e la firma del titolare).

NOTA BENE

  • Ogni singola parola, numero, timbro, annotazione, intestazione, firma e dicitura presenti sul documento originale devono essere tradotti. Nessuna parte del documento può essere omessa, anche se apparentemente priva di rilevanza.
  • Si accettano esclusivamente traduzioni integrali, fedeli all’originale, prive di errori od omissioni, redatte al computer, stampate e con caratteri perfettamente leggibili.
  • Le apostille non devono essere tradotte.
  • Qualora il documento originale sia composto da più pagine, la traduzione dovrà seguire lo stesso ordine, riportando il contenuto di tutte le pagine.

 

IMPORTANTE
in caso di divorzi avvenuti all’estero in Paesi diversi dagli Stati Uniti d’America, il connazionale dovrà provvedere alla legalizzazione e alla traduzione in italiano delle sentenze di divorzio, seguendo le indicazioni fornite dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente territorialmente per quel Paese.

 

Procedura per la spedizione:
Una volta completata, la documentazione può essere inserita in una busta e spedita per posta, al seguente indirizzo:

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – UFFICIO STATO CIVILE
150 N. Michigan Ave., Suite 1500

Chicago, IL 60601