Il decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell’attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.
2. L’onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente adempimento a carico dell’Ufficio consolare, se apparivano legittimi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non risultano piu’ giustificati alla luce della sopravvenuta normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – T.U. in materia di documentazione amministrativa). In particolare, l’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 prevede che sono comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza; elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al decreto ministeriale dinanzi richiamato.
Il Ministero della Salute ha confermato che la condizione di emigrato puo’ e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:
A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche’ di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.