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IMPORTANTE REVISIONE DELLE LINEE INTERPRETATIVE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N.555

La recente Sentenza n. 24045/2026 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rettificato le linee interpretative sull’applicazione dell’art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n.555  gia’ adottate dell’Ordinanza n. 17161/2023 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, successivamente recepita dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 3 ottobre 2024, prot. n. 43347.

Da cio’ ne consegue che i soggetti nati  da genitore cittadino italiano, in un paese dove la cittadinanza viene attribuita iure soli, durante la vigenza della Legge 13 giugno 1912, n. 555, conservano la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 7 della citata Legge anche nel caso in cui il genitore italiano abbia perso la cittadinanza per effetto di naturalizzazione straniera volontaria durante la loro minore età, salvo che l’interessato abbia successivamente rinunciato alla cittadinanza italiana una volta raggiunta la maggiore età, con conseguente mancata interruzione della linea di trasmissione.

Conseguentemente, i soggetti le cui istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis siano state oggetto di diniego sulla base di motivazioni fondate sulla Circolare del Ministero dell’Interno del 3 ottobre 2024, prot. n. 43347, e quindi sulla presunta interruzione della linea di discendenza a seguito di perdita di cittadinanza del genitore per effetto di naturalizzazione durante la minore eta’ del figlio, potranno richiedere il riesame della loro istanza, inviando al Consolato Generale via posta (150 North Michigan Avenue, Suite 1500) o, se per il tramite di legale rappresentante, via PEC (con.chicago@cert.esteri.it) la seguente documentazione:

  • Istanza secondo il modello reperibile QUI, con firma autenticata da un Notary Public;
  • Copia del provvedimento di diniego notificato;
  • Copia del passaporto
  • Copia dell’atto di delega/procura se l’istanza viene trasmessa tramite un legale rappresentante