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Candidature e predisposizione delle liste

Requisiti alla candidatura a membro del Com. It. Es.

Ai sensi del DPR 395/2003 art 16, la candidatura non è ammessa:

  • quando il candidato è minorenne;
  • quando la candidatura è presentata per più liste;
  • quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
  • quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.

Ai sensi del DPR 395/2003, art 6, sono eleggibili i cittadini italiani:

  • residenti nella circoscrizione consolare;
  • candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
  • iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
  • in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione

Non sono eleggibili:

  • i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto;
  • coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
  • coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267/2000;
  • coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.lgs. 235/2012;
  • coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.

Predisposizione e presentazione liste elettorali

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 395/2003, le liste possono essere presentate all’Ufficio elettorale nelle ore d’ufficio dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione.

La raccolta delle firme, la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche possono avvenire sin da ora.

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Com.It.Es. composti da 12 membri o 22 per i Com.It.Es. composti da 18 membri. (DPR 395/2003, art 14, co 2).

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Documentazione

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:

  • le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate;
  • i certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione. Tali certificati sono rilasciati dall’ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio stesso, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (DPR 395/2003, art 14, co 8);
  • la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
  • le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale di cui al punto b).

Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all’ufficio elettorale, nelle ore d’ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.

MODULISTICA

 

Richiesta dell’elenco ostensibile

A partire dal 18 settembre e’ disponibile l’elenco degli aventi diritto al voto per le prossime elezioni dei Com.It.Es., previsto dall’art. 11, comma 3 del DPR 395/2003 (c.d. “elenco ostensibile”), così come fornito dal Ministero dell’Interno.

Tale elenco comprende i dati dei connazionali maggiorenni iscritti AIRE nella Circoscrizione consolare di competenza da almeno sei mesi.

Si tratta quindi di coloro che – ove presentassero opzione di voto entro il 4 novembre p.v. – potranno partecipare al voto.

Si precisa che il succitato elenco contiene SOLO i dati anagrafici, compreso l’indirizzo postale, e NON l’indirizzo di posta elettronica dei connazionali, in quanto quest’ultimo non è un dato ostensibile.

Inoltre, si ricorda che in nessun caso l’elenco in questione potrà contenere il numero di codice elettore.

L’elenco ostensibile può essere consegnato esclusivamente a chi ne fa richiesta per le finalità politico-elettorali stabilite dalla legge 286/2003. A tale proposito, l’interessato dovrà presentare apposita istanza scritta impegnandosi espressamente a far uso di tali dati esclusivamente a fini di propaganda e a non cederli a terzi, neppure parzialmente, sotto nessuna forma e per nessun motivo.

Il richiedente deve dimostrare di essere “mandatario” di una lista in modo da sostanziare la garanzia che i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini elettorali.

In seguito alla verifica della qualità del richiedente, questa sede consolare potr consegnare l’elenco ostensibile in formato elettronico su supporto informatico (sigillato, mai utilizzato prima), consegnato dal richiedente e senza oneri per la sede, trattenendo agli atti la ricevuta della consegna firmata dal richiedente.

Si precisa che gli elenchi in parola NON possono essere inviati quali meri allegati a un messaggio di posta elettronica.

Si raccomanda di contattare l’ufficio elettorale (elettorale.chicago@esteri.it) con almeno 24 ore di anticipo (e in caso di fine settimana entro le ore 16.00 del venerdì) per definire un appuntamento per la consegna della richiesta e del supporto elettronico.

 

Richiesta dei certificati elettorali

A partire dal 18 settembre l’ufficio elettorale di questo consolato può ricevere la richiesta di emissione di certificati elettorali.

Ciascun candidato può richiedere esclusivamente il proprio certificato; non è consentito il ritiro dei certificati per conto di altri candidati. Al contrario, il rappresentante di lista è titolare di un interesse qualificato a richiedere il rilascio del certificato degli altri candidati. Il certificato elettorale per i candidati deve essere rilasciato singolarmente.

Per i sottoscrittori la richiesta può, invece, essere inoltrata da un rappresentante della lista. Il Consolato valuterà l’opportunità di rilasciare certificazioni singole o cumulative.

La richiesta dei certificati deve pervenire all’ufficio elettorale di questo Consolato in originale (di persona o via posta ordinaria o elettronica), accompagnata da valido documento di identità del richiedente, nonché delle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) dei cittadini per i quali si chiede l’emissione del certificato.

I certificati verranno emessi sulla base degli atti in possesso di questo ufficio e rilasciati nei tempi di legge previsti.

Sarà cura del richiedente il ritiro presso la sede consolare delle certificazioni. Si raccomanda di contattare l’ufficio elettorale (elettorale.chicago@esteri.it) almeno 24 ore di anticipo (e in caso di fine settimana entro le ore 16.00 del venerdì) per definire un appuntamento per la consegna della richiesta e/o per il ritiro dei certificati.

 

Apertura straordinaria 03 ottobre 2026

Sabato 03 ottobre 2026, ultimo giorno per la presentazione delle liste, il Consolato Generale sarà aperto dalle ore 9.30 alle 12.30. Per permettere l’accesso al piano del Consolato, si prega di inviare una email all’indirizzo elettorale.chicago@esteri.it contenente il/i nominativo/i delle persone che dovranno accedere agli uffici del Consolato Generale, almeno 30 minuti prima dell’arrivo.

Eventuali necessità in orario diverso da quanto indicato per il sabato 03 ottobre dovranno essere preventivamente concordate con il Consolato Generale, scrivendo a elettorale.chicago@esteri.it

Si ricorda che le aperture straordinarie qui menzionate sono riservate ed esclusive per le operazioni di sottoscrizione, autentica firma e presentazione delle liste Com.It.Es e non per altri servizi consolari.