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Autocertificazione

Autocertificazione

È una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi.Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest’ultimo.

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.

Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)

Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:

■data e il luogo di nascita;
■residenza;
■cittadinanza;
■godimento dei diritti civili e politici;
■stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
■stato di famiglia;
■esistenza in vita;
■nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
■iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
■appartenenza a ordini professionali;
■titolo di studio, esami sostenuti;
■qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
■situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
■assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
■possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
■stato di disoccupazione;
■qualità di pensionato e categoria di pensione;
■qualità di studente;
■qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
■iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
■tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
■di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
■di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
■qualità di vivenza a carico;
■tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
■di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l’uso dell’atto è esente, per legge, dalla stessa.

Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate anche per fax e per via telematica.

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)

Gli interessati possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siano a diretta conoscenza e che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione.

Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:

■medici;
■sanitari;
■veterinari;
■di origine;
■di conformità CE;
■marchi o brevetti.
Qualora le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.

Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.